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STATUTO e REGOLAMENTO |
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I.Ri.Fo.R. |
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STATUTO I.Ri.Fo.R. DEL TRENTINO ISTITUTO PER LA RICERCA, LA FORMAZIONE E LA RIABILITAZIONE VISIVA
Articolo 1 (Compiti istituzionali)
1) L'Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione del Trentino (I.Ri.Fo.R. del Trentino), organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), emanazione della Onlus Unione Italiana dei Ciechi - Sezione Provinciale di Trento, ha le seguenti funzioni: - svolgere studi e ricerche nei settori della formazione, della riabilitazione, dell'istruzione, dell'orientamento e dell'addestramento, approfondendo anche le problematiche connesse all'inserimento nel tessuto produttivo dei minorati della vista e di altri portatori di handicap; - svolgere studi e ricerche per la individuazione di nuove opportunità lavorative e professionali, con riferimento alla utilizzazione di nuove tecnologie dirette a consentire l'accesso ai minorati; - organizzare e gestire corsi di formazione, aggiornamento ed addestramento nonché iniziative dirette alla riabilitazione dei minorati, anche su incarico di enti pubblici o private istituzioni che ne assumano in tutto o in parte l'onere; - organizzare e gestire corsi di formazione dei docenti preordinati sia all'istruzione che all'integrazione degli alunni in situazione di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado; - concedere borse di studio per la frequenza ai corsi di formazione, aggiornamento ed addestramento anche presso altre istituzioni o scuole; - fornire consulenza e prestare servizi alle istituzioni pubbliche e private nei settori di competenza; - curare la pubblicazione dei risultati delle ricerche effettuate, nonché di materiale didattico. 2) L'Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione del Trentino (I.Ri.Fo.R. del Trentino) non ha fini di lucro ed opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale. 3) L'Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione del Trentino nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico utilizza la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale", ovvero l'acronimo "Onlus".
Articolo 2 (L'Autonomia)
1) L'Istituto, nel rispetto degli indirizzi dati dal Consiglio Direttivo della Sezione Provinciale di Trento Onlus della Unione Italiana dei Ciechi e delle direttive inviate con apposite circolari dall’I.Ri.Fo.R. centrale, svolge la propria attività in piena autonomia amministrativa e scientifica. 2) Gli organi dell'I.Ri.Fo.R. del Trentino osservano il principio del voto singolo e della libera eleggibilità degli organi, nel rispetto della sovranità degli organi statutari.
Articolo 3 (Organi dell'Istituto)
1) Sono organi dell'Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione del Trentino ( I.Ri.Fo.R. del Trentino): A) il Consiglio di Amministrazione; B) il Direttore; C) il Comitato Tecnico-Scientifico; D) il Collegio dei Revisori dei Conti;
Articolo 4 (Consiglio di Amministrazione provinciale)
1) Il Consiglio di Amministrazione dell’I.Ri.Fo.R. del Trentino, presieduto dal Presidente della Unione Italiana dei Ciechi - Sezione Provinciale di Trento, è composto da tre membri nominati dal Consiglio Direttivo Sezionale nonché dal Segretario della Unione Italiana dei Ciechi - Sezione Provinciale di Trento, o, in sua assenza, da un dipendente della stessa nominato dal Consiglio Direttivo Sezionale, che, in qualità di Segretario, ne assicura anche il funzionamento amministrativo.
2) Al Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore dell'Istituto, con voto consultivo.
Articolo 5 (Competenza del consiglio di amministrazione dell’Istituto)
1) E’ competenza del Consiglio di Amministrazione: - approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo dell'Istituto; - approvare annualmente i programmi di studi e ricerche da svolgere; - approvare i corsi da realizzare ed i relativi programmi; - approvare i rapporti convenzionali continuativi con istituzioni pubbliche o private. 2) Il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente deve essere approvato entro il 30 aprile di ciascun anno, mentre il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 30 novembre dell’anno precedente alla gestione a cui è riferito. 3) Rientra nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione adottare il Regolamento applicativo dello statuto. 4) Deliberare le modifiche da apportare allo Statuto. 5) Nelle votazioni, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Articolo 6 (Presidente del Consiglio di Amministrazione )
1) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza dell'Istituto nei confronti dei terzi, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, cura l'esecuzione dei provvedimenti del Consiglio, adotta ogni provvedimento, non specificatamente riservato al Consiglio, necessario per assicurare l'attività dell'Istituto. 2) Il Presidente, in caso di urgenza, adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione; i provvedimenti d'urgenza del Presidente sono sottoposti al Consiglio di Amministrazione, per la ratifica, nella prima riunione successiva alla data di adozione delle delibere assunte in via d’urgenza dal Presidente. 3) Il Presidente può delegare, in tutto od in parte, le proprie funzioni a singoli componenti del Consiglio di Amministrazione.
Articolo 7 (Direttore)
1) Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione fra persone particolarmente esperte nel settore della ricerca, della formazione, dell'istruzione e della riabilitazione. 2) Il Direttore assicura il funzionamento didattico e scientifico dell'Istituto, propone i programmi di ricerca ed i corsi da effettuare. Il Direttore opera secondo le direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione.
Articolo 8 (Comitato Tecnico-Scientifico )
1) Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto, oltre che dal Direttore dell'Istituto, che lo presiede, da tre a cinque membri nominati dal Consiglio di Amministrazione fra persone esperte nei settori della ricerca, istruzione, formazione e riabilitazione. 2) Il Comitato Tecnico-Scientifico ha il compito di formulare proposte e di esprimere parere, ove richiesto dal Consiglio di Amministrazione o dal Direttore, sui programmi di studi, di ricerca, di attività e sulla organizzazione dei corsi.
Articolo 9 (Collegio dei Revisori dei Conti)
1) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente e due membri designati dal Consiglio direttivo della Sezione provinciale di Trento della Unione Italiana dei Ciechi. 2) In caso di gravi irregolarità amministrative e contabili il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti può convocare il Consiglio di Amministrazione.
Articolo 10 (Entrate dell'Istituto)
1) I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Istituto derivano da: - contributi della Unione Italiana dei Ciechi; - proventi derivanti dalla effettuazione dei corsi o da commesse e rapporti convenzionali con istituzioni pubbliche e private; - entrate di varia natura; - finanziamenti parziali o totali di progetti forniti dall’I.Ri.Fo.R. Centrale. 2) Gli utili e gli avanzi di gestione delle attività di carattere economico vengono destinati alla realizzazione delle attività istituzionali, o di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 11 (Gestione Economico-Finanziaria)
1) La gestione economico-finanziaria dell'Istituto è regolata dalle norme che disciplinano l'analoga gestione della Unione Italiana dei Ciechi, in quanto applicabili. 2) Il bilancio preventivo (corredato di programma di attività ed il conto consuntivo (da approvare entro il 30 aprile di ciascun anno unitamente alla relazione sulla attività svolta), è trasmesso dal Consiglio di amministrazione dell’I.Ri.Fo.R. del Trentino all’I.Ri.Fo.R. centrale, rispettivamente entro il 15 maggio ed il 15 dicembre di ciascun anno.
Articolo 12 (Personale)
1) L'Istituto si può avvalere, oltre che di personale proprio, anche di personale messo a disposizione dalla sezione provinciale di Trento dell’Unione Italiana dei Ciechi Onlus. 2) Per lo svolgimento di specifici compiti può avvalersi di collaborazioni esterne.
Articolo 13 (Durata in carica degli organi)
1) Gli organi dell'Istituto durano in carica fino a revoca o dimissioni.
Articolo 14 (Rinvio normativo)
1) Salvo diverse norme del Regolamento applicativo, l'Istituto è regolato per quanto attiene il funzionamento degli organi e l’eventuale loro scioglimento e commissariamento, dalle norme dello Statuto e del Regolamento Generale della Unione Italiana dei Ciechi, in quanto applicabili. 2) Le riunioni degli organi dell'Istituto sono tenute validamente anche mediante videoconferenza.
Articolo 15 (Compensi)
1) Ai componenti degli organi dell'Istituto, in relazione agli incarichi affidati, possono essere attribuiti compensi ed indennità nella misura fissata dal Consiglio di Amministrazione.
Articolo 16 (Scioglimento e devoluzione dei beni)
1) In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'Istituto sarà devoluto, sentito l’organismo di controllo all’articolo 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge, con le modalità previste nell’atto di scioglimento, innanzitutto all’Unione Italiana Ciechi – Sezione Provinciale di Trento Onlus, qualora esistente, diversamente ad altra organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ovvero ai fini di pubblica utilità. 2) Durante la vita dell'Istituto è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate ad altra ONLUS, facente parte, per legge, statuto o regolamento, della medesima ed unitaria struttura. 3) Per gli effetti di cui al precedente comma si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili od avanzi di gestione: a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione e ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1 dell'art. 10 D.L.vo 460/1997, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familiari, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico; b) l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni; d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto; e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.
Articolo 17 (Sede)
1) L'Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione del Trentino (I.Ri.Fo.R. del Trentino) ha la sede in Trento - Via della Malvasia n. 15, e comunque presso la sede dell'Unione Italiana Ciechi Onlus - Sezione Provinciale di Trento.
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